Associazione Italiana Progeria Sammy Basso
Lo Statuto
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
ART. 1: E' costituita l'associazione denominata “Associazione Italiana Progeria Sammy
Basso” abbreviata in “A.I.Pro.SA.B.”. Tale denominazione sarà utilizzata in ogni
segno distintivo o comunicazione. Integrare nella propria denominazione
“Associazione Italiana Progeria Sammy Basso” ed in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS” L’associazione ha sede temporanea
presso Basso Amerigo via 4 novembre 28 Tezze sul Brenta Vicenza.
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03264380241
ART. 2: L’associazione ha durata illimitata
ART. 3: L’Associazione, apartitica e apolitica senza fine di lucro, persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale con il divieto di svolgere attività diverse da quelle
statutarie, si prefigge di:
a) Assicurare ai soggetti colpiti dalla Progeria un adeguato supporto scolastico per il recupero ed il sostegno negli apprendimenti scolastici attraverso lezioni pomeridiane impartite dai soci in possesso di idonea preparazione, in particolar modo nei periodi caratterizzati dall’impossibilità di frequentare la scuola a seguito di malattia o degenza; provvedere in termini logistici ai necessari spostamenti per svolgere sedute fisioterapiche, di idrochinesi terapia, di supporto psicologico, per controlli medici e medico-dentistici; organizzare attività ludiche e ricreative volte al benessere psico-fisico ed agli interessi personali manifestati dai soggetti interessati; organizzare incontri tra i bambini affetti da Progeria per momenti di scambio, confronto e condivisione delle loro esperienze ed emozioni come ausilio nell’abbattere barriere di solitudine e depressione che la rarità della sindrome porta con sé; accudire i bambini nei momenti di assenza di genitori, anche per consentire a questi ultimi momenti di riposo e recupero fisico; per quanto possibile impegnarsi nella realizzazione di desideri e progetti finalizzati al benessere ed alla crescita culturale dei soggetti colpiti dalla Progeria.
b) diffondere la conoscenza di questa patologia rarissima denominata “Progeria infantile” o “Sindrome di Hutchinson-Gilford
c) indirizzare le persone che necessitino di avere informazioni specifiche relative alla Progeria
d) raccogliere fondi da destinare: alla ricerca, alla divulgazione, alla conoscenza di questa patologia
e) sponsorizzare incontri tra famiglie con bambini affetti da questa sindrome
f) Svolgere le attività che l'associazione ritenga utili per il raggiungimento degli scopi prefissati
SOCI
ART. 4: il numero di soci è illimitato. Possono far parte dell’associazione tutte le persone
fisiche.
ART. 5: Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda d’ammissione
all’Associazione su appositi moduli, completa dei dati anagrafici e della
residenza, dichiarando di accettare il presente Statuto.
E' compito del Presidente o di altro membro del Consiglio Direttivo accettare la
domanda. L'accettazione della domanda comporta l'immediata iscrizione al libro
dei soci ed il rilascio della tessera sociale con la qualifica di socio. Alla mancata
accettazione potrà essere opposto ricorso che sarà valutato insindacabilmente
dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Espressamente si esclude la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa
ART. 6: Sono istituite le seguenti categorie di soci:
· Soci fondatori: tutte le persone fisiche che hanno promosso la nascita
dell'associazione ed hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione;
· Soci ordinari: tutte le persone fisiche che versano la quota associativa, così
come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, aderendo
nel frattempo al presente statuto. Coloro che hanno lo status di “studente”
hanno diritto ad una agevolazione sulla quota sociale stabilita dal Consiglio
Direttivo.
· Soci sostenitori: tutte le persone fisiche che abbiano versato somme di denaro
superiori alla quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo, o abbiano messo
a disposizione dell'associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni
o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa
promuove;
· Soci onorari: tutte le persone fisiche che abbiano particolari meriti o che abbiano
dato un rilevante contributo allo sviluppo dell’associazione; sono nominati dal
Consiglio Direttivo con il necessario assenso degli stessi.
ART. 7: I soci sono tenuti:
a) al pagamento della quota sociale annuale, entro i termini previsti dall’art.11
b) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
c) all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
ART. 8: I soci hanno diritto di:
a) esercitare il voto, se in regola con il pagamento delle quote sociali;
b) partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione;
c) presentare proposte e mozioni.
d) I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione,
come previsto dal successivo art. 18.
e) Tutti i soci possono eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
ART. 9: La qualifica di socio si perde per:
a) inosservanza dello Statuto e dei regolamenti;
b) morosità senza giustificato motivo;
c) aver recato danno morale o materiale all’Associazione.
d) Il Consiglio Direttivo delibera sulle espulsioni e le radiazioni con voto favorevole
della maggioranza assoluta dei membri che lo compongono;
e) Per mancato rinnovo o per mancato pagamento della quota associativa
f) Il socio escluso ha la possibilità di ricorrere in assemblea.
ART.10: Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale,spontaneo
e a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente al
beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese
effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti
preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati in Assemblea.
ART.11: Le somme versate per il tesseramento e le quote sociali, di volta in volta stabilite,
non sono restituibili, non sono trasmissibili e né rivalutabili. Le quote sociali
devono essere corrisposte dal 1° al 28 febbraio di ogni anno.
PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE
ART.12: Il patrimonio sociale è costituito da:
a) quote associative e contributi degli aderenti
b) mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione
c) da tutte le donazioni e le liberalità che saranno effettuate all’associazione
d) contributi, lasciti, entrate ed erogazioni diverse da parte di privati, dello Stato,
da altri Enti e Istituzioni Pubbliche nazionali ed internazionali;
e) ricavi di manifestazioni o di partecipazione ad esse
f) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo
g) Limitare le entrate alle sole previste dalla L.383/2000.
ESERCIZIO SOCIALE
ART.13: Esercizio sociale
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio ed ha termine al 31 dicembre di ciascun
anno. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione ed ha termine il
31 dicembre successivo.
L’associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio o rendiconto
annuale entro quattro mesi dal termine dell’esercizio sociale; tale rendiconto sarà
sottoposto all’assemblea dei soci per l’approvazione. E’ fatto obbligo di impiegare
gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse
ORGANI SOCIALI
ART.14: Gli organi dell’associazione sono:
· L’Assemblea dei soci;
· Il Consiglio Direttivo;
· Il Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito.
ART.15: L'Assemblea generale dei soci si compone di tutti i soci che risultano essere
in regola con il versamento delle quote annuali. Essa approva annualmente il
bilancio ed il programma delle attività e degli interventi, nonché il rendiconto
della gestione e dell’utilizzazione dei fondi raccolti.
ART.16: L'Assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente con almeno quindici
giorni di preavviso, attraverso lettera semplice, fax, stampa, sito internet o altro
mezzo da lui ritenuto più utile. Oltre alla sessione annuale che dovrà essere
tenuta entro il mese di Aprile di ciascun anno, l'Assemblea sarà convocata tutte
le volte che il Consiglio Direttivo o i due terzi dell'assemblea ne ravvisino l'utilità.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione , con la presenza
di almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia
il numero dei presenti.
ART.17: Per deliberare è necessaria:
in prima convocazione la presenza di metà dei soci ed il voto favorevole di 3/5
dei presenti in seconda convocazione con qualunque numero di soci e il voto
favorevole di 4/5 dei presenti
ART.18: Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione. Esso ne promuove
e ne assicura l'attività in conformità degli scopi statutari. Esso predispone ed
elabora annualmente il programma delle attività, sentite le proposte formulate
dell'Assemblea Generale dei soci e ne cura nei particolari l'attuazione.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei membri eletti
dall'assemblea dei soci.
Il primo Consiglio Direttivo dura in carica sei anni per poter consolidare
l’associazione e i suoi componenti sono scelti dal Presidente. I Consigli Direttivi
successivi durano in carica tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo potranno
essere riconfermati. I candidati a Consigliere devono essere soci e presentare
la loro candidatura al Presidente che, con il Consiglio Direttivo deciderà se il
candidato è idoneo. Il rifiuto della candidatura è inappellabile. L’opera prestata dai
Consiglieri in favore dell'associazione è assolutamente gratuita. L'assemblea potrà
deliberare ai consiglieri il rimborso delle sole spese sostenute in caso di necessità
di trasferte o soggiorni e nello stretto minimo indispensabile.
All'interno del Consiglio Direttivo il Presidente affida i compiti di Segretario e di
Tesoriere, e nomina un Vice presidente in caso di sua assenza o impedimento.
ART.19: Il Consiglio direttivo è validamente costituito e può deliberare quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti
ART.20: Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e dura in carica per la stessa
durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
Il Presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.
Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte
ai terzi ed in giudizio.
MODIFICHE DELLO STATUTO
ART.21: L’assemblea straordinaria modifica lo statuto alla presenza dei 2/3 dei soci e con
voto favorevole della maggioranza.
ART.22:
· I proventi delle attività non possono in alcun modo essere divisi fra i soci anche in
forme indirette.
· Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’associazione
· L’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività
statutariamente previste.
DISPOSIZIONI VARIE.
LIBRI SOCIALI
ART.23: Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere, con
qualsiasi tecnologia, i seguenti libri associativi, oltre agli eventuali libri e registri
obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali:
· libro degli associati, anche sotto forma di elenco;
· libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
· libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
· libro degli inventari e dei rendiconti.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART.24: L’assemblea straordinaria scioglie e devolve il patrimonio con il voto favorevole
dei ¾ dei soci.
ART.25: In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo e l’assemblea dei soci delibereranno
sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio
residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra Associazione con finalità
analoghe e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.26: Per quanto non previsto nel presente Statuto e regolamento valgono le norme
del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia.